Negli ultimi anni, il concetto di famiglia è profondamente cambiato, includendo realtà diverse rispetto alla tradizionale unione matrimoniale. Le coppie di fatto e le unioni civili rappresentano oggi una parte significativa del tessuto sociale, offrendo una cornice giuridica a chi sceglie percorsi alternativi al matrimonio. Queste forme di convivenza hanno trovato riconoscimento normativo e prevedono diritti e doveri, soprattutto quando ci sono figli minori coinvolti.
In questo articolo, esploreremo il quadro normativo delle unioni civili e delle famiglie di fatto, con un focus sulla disciplina prevista per la tutela dei figli minori. Grazie alla competenza dello Studio Legale Cipparrone, specializzato in diritto di famiglia, puoi ottenere supporto e chiarezza su queste tematiche complesse.
Coppie di fatto e unioni civili: il quadro normativo
Le coppie di fatto si riferiscono a due persone che convivono stabilmente senza aver contratto matrimonio o un’unione civile. La Legge n. 76/2016, nota come Legge Cirinnà, ha introdotto un riconoscimento legale per le convivenze di fatto, regolando i diritti e i doveri dei conviventi. Tra questi, vi sono il diritto reciproco di assistenza morale e materiale, la possibilità di essere designati come rappresentanti legali in caso di malattia e la tutela patrimoniale in alcune situazioni specifiche.
Le unioni civili, invece, sono una forma di riconoscimento giuridico riservata alle coppie dello stesso sesso. Questa disciplina prevede diritti e doveri simili a quelli matrimoniali, come la coabitazione, l’assistenza morale e materiale e la comunione dei beni (salvo diversa scelta). Tuttavia, rispetto al matrimonio, le unioni civili presentano alcune differenze, come l’assenza dell’obbligo di fedeltà.
La tutela dei figli minori nelle coppie di fatto e nelle unioni civili
Quando ci sono figli minori, la legge italiana pone sempre al centro il loro benessere e la loro tutela, indipendentemente dal tipo di relazione dei genitori. Il principio fondamentale è che ogni decisione deve essere presa nell’interesse del minore, garantendo continuità affettiva, sicurezza e stabilità.
Per quanto riguarda l’affidamento e la responsabilità genitoriale, le coppie di fatto e quelle unite civilmente hanno gli stessi diritti e doveri delle coppie sposate. La responsabilità genitoriale, infatti, deriva dalla filiazione e non dallo stato civile della coppia. Ciò significa che entrambi i genitori sono chiamati a prendersi cura dei figli, a provvedere al loro mantenimento e a garantire il loro sviluppo armonioso.
In caso di separazione, la legge prevede l’affidamento condiviso come regola generale, salvo situazioni che rendano questa soluzione non praticabile. Anche per le coppie di fatto, il giudice può intervenire per stabilire le modalità di affidamento, il diritto di visita e l’assegno di mantenimento per i figli.
Il mantenimento dei figli
Il mantenimento dei figli è un aspetto fondamentale, e i genitori, indipendentemente dal loro stato civile, sono obbligati a contribuire alle necessità economiche dei minori. Questo principio si applica sia alle coppie sposate che a quelle di fatto o unite civilmente. L’importo dell’assegno di mantenimento viene stabilito in base alle esigenze del minore, alle risorse economiche dei genitori e al tenore di vita goduto dal bambino durante la convivenza.
Diritti successori per i figli
I figli di coppie di fatto e di unioni civili hanno gli stessi diritti successori dei figli nati all’interno del matrimonio. Questo principio, sancito dal Codice Civile, garantisce che tutti i figli siano trattati in modo equo, indipendentemente dallo stato giuridico dei genitori.
Diritti del partner non genitore
Un tema delicato riguarda i diritti del partner non genitore nei confronti dei figli del proprio compagno o compagna. Nelle coppie di fatto e nelle unioni civili, il partner non ha automaticamente la responsabilità genitoriale sui figli dell’altro, salvo nei casi in cui venga adottata una stepchild adoption, consentita solo in particolari circostanze.
Tuttavia, la legge prevede strumenti per garantire la continuità affettiva tra il minore e il partner non genitore, specialmente in caso di separazione o morte del genitore biologico. Questo approccio mira a salvaguardare i legami emotivi costruiti nel tempo.