Nella società odierna il mito della bellezza è obiettivo ambito sempre più da tutti, soprattutto a causa dei continui bombardamenti mediatici che propinano modelli estetici di perfezione, con la convinzione che solo in questo modo ci si può realizzare, raggiungendo il successo nei vari settori della vita.
A causa di ciò, si sono moltiplicati gli interventi di chirurgia estetica, tra i più comuni: la rinoplastica, la liposuzione, l’aumento del volume del seno ecc., quando, invece, forse, sarebbe più utile imparare a volersi bene, accettando il proprio corpo e puntando su altre qualità, come per esempio l’autostima, l’autoaffermazione per raggiungere quella sicurezza e stabilità che un intervento chirurgico non può certo dare.
Infatti, ciò che spinge un soggetto ad un passo del genere, spesso non è una patologia, ma un profondo senso di disagio che si ritiene di poter risolvere modificando qualcosa del proprio corpo.
Il bisogno di conseguire un miglioramento del proprio aspetto fisico diventa impellente e su di esso si fanno confluire tutte le aspettative, sperando che ciò abbia delle ripercussioni positive sia nella vita professionale che in quella di relazione.
Il chirurgo estetico, a queste condizioni, si occupa della salute intesa come benessere psicofisico della persona e su di lui, diversamente che dalle altre branche della medicina, grava il cosiddetto ” obbligo di risultato” nei confronti del paziente/consumatore.
L’ evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha portato alla liceità della chirurgia estetica, alla quale oggi si riconosce una funzione terapeutica.
In conformità con il dettato costituzionale e con la definizione data dall’OMS, si è affermato un nuovo concetto di salute, la quale comprende sia profili fisici che psichici, entrambi fondamentali alla persona (art. 32 della Costituzione, la salute come fondamentale diritto dell’individuo). Per poter giustificare però la sua funzione terapeutica, l’intervento deve raggiungere il risultato, consistente nel miglioramento estetico, solo quest’ultimo può portare ad un benessere anche psichico.
Ma quali sono le responsabilità del medico nei confronti del paziente/consumatore?
Una corretta informazione intesa come obbligo etico-deontologico e come tutela giuridica, da cui sorge il fondamentale tema dei danni risarcibili in caso di intervento mal riuscito.
L’intervento deve essere affrontato con consapevolezza da parte del paziente e con scrupolosità da parte del medico e della sua équipe.
Le linee guida da seguire per chi si sottopone ad un intervento di questo tipo sarà quello di informarsi e di essere informato preventivamente su ogni aspetto e conseguenza dell’atto chirurgico: assicurarsi della sterilità degli ambienti operatori e degli strumenti, che la struttura sia fornita degli strumenti necessari per far fronte ad eventuali emergenze (gruppo di continuità), della professionalità del chirurgo e dello staff medico, (importante la figura dell’anestesista). Il cliente inoltre nella fase post-operatoria dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni del chirurgo (medicazioni ecc.)
L’evoluzione giuridisprudenziale e dottrinale è volta a dare sempre più spazio all’importanza dell’informazione e della prospettazione dei rischi.
Per tutelare il cliente ed il chirurgo è necessario provvedere al “consenso informato” a cui è stato dedicato un paragrafo in questa sezione. C’è da precisare che eventuali “formulette” inserite nel consenso informato (tipo : “il sottoscritto autorizza l’intervento chirurgico sollevando i medici da ogni responsabilità”) non hanno in generale nessun valore giuridico, a maggior a ragione per il settore della chirurgia estetica, in cui si ha l’obbligo di raggiungere il risultato prospettato come detto sopra.
Compito del medico, dunque, è valutare ciò che può essere realisticamente ottenuto.
Un intervento di successo è preceduto da un’accurata valutazione del caso. E’ necessario, infatti, effettuare una visita preliminare con anamnesi completa sullo stato di salute e la prescrizione di adeguati accertamenti clinici, per avere un quadro quanto più realistico ed esaustivo. Analizzare, inoltre, le intenzioni e le aspettative del cliente e sondare quanto queste possano corrispondere con i risultati ottenibili.
La chirurgia di ultima generazione deve assicurare un risultato il più possibile naturale, armonico, correggere con delicatezza ma non stravolgere il disegno della natura.
Si ha diritto ad essere risarciti in caso di un intervento mal riuscito?
La cosa non è di facile risultato, infatti nelle obbligazioni di risultato come nel caso del chirurgo estetico, il debitore (il medico) può liberarsi provando l’impossibilità del risultato derivante da causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.) Se si presenta un fattore esterno inevitabile, indipendente dalla condotta diligente del professionista, si rientra nell’ambito dell’art. 1218 c.c; tale fattore, se provato, esime da responsabilità.
La prima cosa che il paziente/consumatore deve fare è sottoporsi a visita da parte di un medico legale che potrà eventualmente redigere una perizia che dimostri la cattiva esecuzione dell’intervento, indicando i danni e gli interventi da eseguire per eliminarli, riuscendo a dimostrare la responsabilità del chirurgo estetico. Se esistono tali presupposti si potrà intentare una causa per ottenere il risarcimento dei danni, sia morali che patrimoniali, con il rimborso delle spese sostenute a titolo di parcella da parte del chirurgo.
Riconoscere al medico un obbligo di risultato è un modo per tutelare il cliente e permette a questa branca della medicina di svolgere la sua funzione terapeutica, che, come conseguenza, porta un miglioramento nella sfera psicologica, che insieme al benessere fisico, costituisce componente imprescindibile del diritto alla salute.
Dunque, solo assicurando al cliente un risultato estetico ed un’adeguata tutela risarcitoria in caso di suo mancato raggiungimento, si può salvaguardare il benessere psicofisico di chi si rivolge al chirurgo estetico. Col passare degli anni si è giunti ad un cambiamento di rotta; in caso di giudizio, spetterà al medico e non più al paziente dimostrare di aver svolto il lavoro in piena diligenza.
Se il cliente decide di sottoporsi all’intervento, significa che il chirurgo, con cui si instaura un rapporto di fiducia, ha assicurato un determinato risultato che costituisce la conditio sine qua non per sottoporsi all’intervento volto al raggiungimento di un miglioramento estetico.