L’Italia ha varato un’importante riforma processuale che si attendeva da anni, precisamente con L.206/2021, con la quale si è dato vita al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e ad un rito finalmente unitario per tutti i contenziosi familiari. Per l’operatività del nuovo sistema è stata fissata una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024. Data entro la quale il Governo deve adottare le necessarie norme di coordinamento delle disposizioni in vigore con quelle previste dalla riforma anche per trattare in modo rapido i processi pendenti.
Una riforma epocale, dunque, in quanto la normativa processuale vigente risale al ventennio del secolo scorso. Il sistema attuale è da tempo considerato inadeguato sotto molteplici aspetti e dunque la necessità di una riforma è stata da anni invocata dagli operatori del settore, soprattutto rispetto alla tutela del diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e mantenere i loro affetti e relazioni primarie.
Le più rilevanti novità introdotte dalla riforma Cartabia possono così sintetizzarsi:
- Dinanzi al Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie viene eliminato il rito camerale, vigente ancor oggi per tutti i procedimenti dinanzi al Tribunale per i minorenni e dinanzi ai Tribunali ordinari per i procedimenti che regolamentano l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. La riforma unifica quindi il trattamento processuale dei figli, siano essi nati dal matrimonio o fuori da esso e si pone l’obiettivo di assicurare alle famiglie in crisi, una risposta giudiziaria celere, concentrata in un solo procedimento finalizzato alla composizione del contenzioso. Sussistono infatti ancora discriminazioni incostituzionali nella tutela dei figli minori di genitori coniugati e non coniugati. Il rito camerale esprime una visione gerarchica e autoritaria della famiglia, in cui non ci sono diritti ma solo interessi da amministrare; un procedimento in cui il giudice è svincolato da regole processuali e ha piuttosto il compito di sostituire il pater familias che non è riuscito a comporre la crisi. Con la riforma, al posto di riti diversi e differenziati viene introdotto un unico rito per tutti i contenziosi familiari, un processo che assicuri il diritto di azione, il diritto di difesa, il contraddittorio e il diritto alla prova, con la garanzia del reclamo generalizzato in relazione ai provvedimenti provvisori: una conquista, in linea con la giurisprudenza della Cedu. Obiettivo del Tribunale e quindi del Rito unico è la rapidità attraverso l’abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso che deve essere improntato a criteri di chiarezza e sinteticità. Il nuovo rito comporta ovviamente l’introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV -bis del libro II del codice di procedura civile, intitolato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.”
- Il Tribunale unico sarà formato da giudici togati e specializzati e potrà comunque avvalersi di esperti di altri saperi che potranno inserirsi come giudici onorari nell’ufficio del processo o meglio ancora come consulente sottoposto al contraddittorio dei consulenti delle parti; cosa che non avviene nell’attuale sistema, poiché il giudice onorario si esprime in camera di consiglio, senza la presenza di avvocati e consulenti di parte; il Giudice unico consentirà inoltre di risolvere finalmente i gravi rischi di contrasto di giudicati tra le misure sulla responsabilità genitoriale del tribunale per i minorenni e le misure sull’affidamento del tribunale ordinario.
Un’altra importante novità della riforma riguarda le violenze domestiche o di genere, perché si si attiverà un binario preferenziale d’urgenza, che permetterà al giudice civile, l’utilizzo delle norme sugli ordini di protezione, che scarsa applicazione hanno avuto sino ad oggi. Con riferimento alle donne vittime di violenza, in adempimento alle disposizioni della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – ratificata dall’Italia con la legge n. 77/2013 – nella Legge di Riforma sono previsti meccanismi di raccordo tra giustizia civile e penale, mondi che, spesso, non comunicano tra loro causando pregiudizi alle donne e ai minori nei procedimenti civili di separazione. Infatti l’art. 31 della Convenzione di Istanbul prevede espressamente che le autorità giurisdizionali, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, prendano in considerazione gli episodi di violenza e che vengano adottate misure necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima di violenza o dei bambini. Nel nostro ordinamento, non è previsto un effettivo raccordo tra i due giudizi, ossia quello civile (la separazione e la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui minori) e penale (processi scaturiti a seguito delle violenze subite in famiglia) per cui capita molto spesso che i due procedimenti non vadano di pari passo e che, in assenza di specifica formazione del giudice civile, molti degli episodi violenti narrati non vengano tenuti in debita considerazione nella decisione circa la modalità di affido e l’organizzazione delle visite ai minori. Ciò nonostante la previsione dell’art. 64 bis disp. att. Cpp. Con la Legge di Riforma, il giudice civile “assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto – nella determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli – di eventuali episodi di violenza. In ogni caso, viene garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima”. Nella riforma si prevede anche che nei casi di violenza la mediazione familiare sia vietata. Anche il ruolo delle ctu e degli assistenti sociali è molto ridimensionato: sarà vietato esprimere valutazioni, bisognerà basarsi sui fatti. Il giudice deve delineare un quesito specifico al CTU e le consulenze tecniche d’ufficio devono avere un ruolo residuale e limitato ed il consulente si dovrà attenere “ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica, senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi”.Proprio con riferimento alla Consulenza Tecnica, il testo della Riforma prevede l’esclusione del ricorso alla teoria della sindrome da alienazione parentale tanto dibattuta e contrastata. Ormai per orientamento consolidato, la teoria della alienazione parentale è una teoria riconosciuta come priva di basi scientifiche come ribadito dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13217 del 17 maggio 2021 che invita i giudici di merito a non limitarsi ad aderire alle conclusioni del CTU ma a verificare “il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare”.
- Di fronte ad un figlio che rifiuta un genitore, spetterà al giudice verificare in via d’urgenza le ragioni del rifiuto. Grande attenzione quindi sarà prestata ai minori, sia in sede di ascolto diretto – che competerà sempre al giudice togato -, sia quanto alla tutela dei suoi interessi e diritti, attraverso il potenziamento della figura del curatore speciale che potrà essere nominato ogni volta che il Giudice lo riterrà opportuno in presenza di conflitti tra i genitori ( quindi non solo come accade prevalentemente oggi, nell’ambito dei procedimenti c.d. de potestate ma in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l’affidamento dei figli).
- I genitori che chiedono la separazione dovranno redigere un piano genitoriale: il mancato rispetto di quanto previsto nel piano genitoriale, come anche in caso di gravi inadempienze o più in generale nel caso di atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, è prevista l’emissione di provvedimenti sanzionatori, in modo che le inosservanze volontarie non potranno più essere tollerate e riceveranno il disincentivo che si richiede in questi casi.
Al Governo spetterà il compito di definire i criteri di attribuzione della competenza del giudice, in che modo dovrà svolgersi l’udienza di comparizione, le modalità con cui potranno essere avanzate le domande riconvenzionali, come dovrà svolgersi il tentativo obbligatorio di conciliazione alla prima udienza e infine se il giudice potrà invitare le parti a seguire un tentativo di mediazione familiare. La competenza territoriale sarà stabilita in base alla residenza del minore, la cui tutela sarà uno degli elementi centrali del rito, così come la valorizzazione del suo ascolto. Il Governo deve occuparsi anche di definire le competenze del mediatore familiare e del curatore speciale del minore, così come del tutore che il giudice potrà nominare anche d’ufficio in presenza di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale.
Il Rito unico è previsto anche per i procedimenti di separazione e di divorzio su domanda congiunta e affidamento dei minori nati fuori dal matrimonio.
- Particolare tutela è prevista nei confronti dei minori, d’altronde, è importante ricordare che esiste anche una Carta dei diritti dei figli realizzata nel settembre del 2018 dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza un vero e proprio vademecum per i genitori, che affrontano la crisi della loro unione, un monito agli stessi a non coinvolgere i figli, che necessariamente subiscono la dolorosa scelta della separazione, nel conflitto che si protrae, sovente, anche dopo la fine del rapporto di coppia.
Tra gli altri diritti individuati dalla Carta vi è quello di continuare a essere figli e vivere la loro età senza precoci e deleterie adultizzazioni, di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori; di essere ascoltati e di esprimere i propri sentimenti, di non subire pressioni e che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori. I figli, infine, hanno diritto a non essere coinvolti nei conflitti tra genitori, al rispetto dei loro tempi, ad essere preservati dalle questioni economiche e a ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano. Un elenco di diritti del minore per ricordare agli “operatori” del settore che ogni decisione che viene presa, ogni intervento che viene attuato, deve essere preceduto dalla comprensione dei desideri e delle paure dei bambini coinvolti nella separazione e dal loro ascolto.